Ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 i lavoratori che utilizzano trattori agricoli o forestali devono essere in possesso di una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi per altre persone.
La formazione è attestata dall’abilitazione all’uso. Le modalità e il termine entro il quale adempiere a questo obbligo, in vigore dal 31 dicembre 2015, sono differenti a seconda delle condizioni nelle quali si trova il lavoratore (tabella 1).
Lavoratori del settore agricolo che alla data del 31 dicembre 2015: |
corso di formazione |
corso di aggiornamento (ogni 5 anni) |
Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore, ma NON hanno requisiti (esperienza documentata o formazione) |
entro il 31.12.2017 |
entro 5 anni dalla formazione |
NON sono addetti alla conduzione del trattore e NON hanno requisiti (esperienza documentata o formazione) |
Corso prima dell’utilizzo |
entro 5 anni dalla formazione |
Hanno una formazione pregressa equiparabile |
entro il 31.12.2020 |
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Hanno una formazione pregressa NON equiparabile (corso di durata inferiore, ma composto da modulo giuridico, tecnico, pratico e da veri ca nale) |
entro il 31.12.2017 |
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Hanno una formazione pregressa NON equiparabile (corso di durata inferiore senza veri ca nale) |
con veri ca entro il 31.12.2017 |
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Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata di almeno 2 anni |
entro il 13.3.2017 |